Leggo oggi che il 4 luglio la Giunta provinciale e’ stata informata dall’assessore all’Ambiente, Renzo Penna, sulla determina dirigenziale di sottoporre alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto delle due centraline su Curone e Borbera.
I progetti che possono avere impatto sull'ambiente seguono una procedura cosi’ congegnata:
1 - fase di verifica (art. 10 della legge regionale sulla VIA): volta a determinare se il progetto di un'opera debba essere sottoposto alla successiva fase di valutazione oppure possa essere escluso dalla fase di valutazione. Puo’ sfociare in una esclusione della necessita’ di proseguire nella procedura di VIA oppure no. Nel nostro caso si e’ deciso che occorre proseguire.
2 - l'assessore ha dato notizia del passaggio alla fase di valutazione (art. 12 legge VIA) finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilita’ ambientale, e se positiva, al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali, urbanistiche e degli altri atti di analoga natura, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.
3 - I tempi (desunto dal sito della Regione in tema di VIA):
a) il proponente presenta all'autorita’ competente DOMANDA di pronuncia di compatibilita’ ambientale, corredata da:
elaborati del progetto definitivo e del progetto preliminare;
studio di impatto ambientale;
sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;
copia degli elaborati tecnici di interesse.
La stessa documentazione viene anche inviata alle Province ai Comuni e agli Enti di gestione delle aree protette interessate.
b) contestualmente il proponente consegna copia degli elaborati progettuali presso l'Ufficio deposito progetti dell'autorita’ competente e da’ AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale;
c) dalla data di avvenuto deposito, gli elaborati progettuali rimangono a disposizione del pubblico 45 giorni al fine di accogliere eventuali OSSERVAZIONI;
d) Province, Comuni ed altri Enti di gestione delle aree protette interessati esprimono i rispettivi PARERI entro 60 giorni dalla data di invio della documentazione;
e) l'autorita’ competente entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito esprime il GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE.
I progetti che possono avere impatto sull'ambiente seguono una procedura cosi’ congegnata:
1 - fase di verifica (art. 10 della legge regionale sulla VIA): volta a determinare se il progetto di un'opera debba essere sottoposto alla successiva fase di valutazione oppure possa essere escluso dalla fase di valutazione. Puo’ sfociare in una esclusione della necessita’ di proseguire nella procedura di VIA oppure no. Nel nostro caso si e’ deciso che occorre proseguire.
2 - l'assessore ha dato notizia del passaggio alla fase di valutazione (art. 12 legge VIA) finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilita’ ambientale, e se positiva, al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali, urbanistiche e degli altri atti di analoga natura, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.
3 - I tempi (desunto dal sito della Regione in tema di VIA):
a) il proponente presenta all'autorita’ competente DOMANDA di pronuncia di compatibilita’ ambientale, corredata da:
elaborati del progetto definitivo e del progetto preliminare;
studio di impatto ambientale;
sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;
copia degli elaborati tecnici di interesse.
La stessa documentazione viene anche inviata alle Province ai Comuni e agli Enti di gestione delle aree protette interessate.
b) contestualmente il proponente consegna copia degli elaborati progettuali presso l'Ufficio deposito progetti dell'autorita’ competente e da’ AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale;
c) dalla data di avvenuto deposito, gli elaborati progettuali rimangono a disposizione del pubblico 45 giorni al fine di accogliere eventuali OSSERVAZIONI;
d) Province, Comuni ed altri Enti di gestione delle aree protette interessati esprimono i rispettivi PARERI entro 60 giorni dalla data di invio della documentazione;
e) l'autorita’ competente entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito esprime il GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE.
1 commento:
queste centraline sono fuori da ogni logica! non è assolutamente il modo migliore di sfruttare la risorsa, servono progetti a impatto pressochè nullo (sono fattibili)e soprattutto gestiti dai valligiani!
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